Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto :
“L’esercizio sociale ha inizio l’1 (uno) gennaio e termina il 31 ( trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva la programmazione annuale e pluriennale dell’attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell’esercizio entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio d’esercizio, accompagnato dalla relazione del Presidente e dalla relazione del Revisore, deve essere trasmesso al Fondatore Promotore, agli altri fondatori e pubblicato sul sito internet della Fondazione entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione. Nella redazione del bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme di volta in volta vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile. Gli eventuali utili delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della getsione annuale, prima che il potenziamento delle attività della Fondazione per l’acquisto dei beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. E’ vietata la distribuzione di utili di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.”